Gli impianti termici, per legge, possono essere accesi solo in determinati periodi dell’anno per un massimo di ore giornaliere stabilito in base alla zona climatica in cui ci si trova e facendo in modo che non siano superati i valori massimi di temperature negli ambienti. Il territorio del Comune di Como ricade nella Zona climatica “E”, che prevede: l’accensione del riscaldamento nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionate; la temperatura dell’aria all’interno degli edifici residenziali non deve superare 20°C, + 2°C di tolleranza. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili in cui la temperatura non deve superare 18°C + 2°C di tolleranza. Sarà possibile accendere il riscaldamento oltre il periodo sopra indicato solo se la situazione climatica lo renda necessario, anche senza espressa autorizzazione da parte del Comune. In questo caso la durata giornaliera dell’accensione non può superare la metà di quella consentita in via ordinaria: a Como possono essere autorizzate al massimo 7 ore giornaliere. Anche in caso di attivazione straordinaria devono essere rispettati i valori massimi di temperatura fissati negli ambienti (20°C negli edifici residenziali).
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