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Il Ticino ci riprova, ma Berna boccia la Lia-bis. Anche la seconda versione della legge sugli artigiani viola le norme federali

La politica ticinese non si arrende nel tentare di limitare il lavoro delle imprese italiane oltreconfine. Ma deve ancora una volta cedere di fronte alle “barriere” legali innalzate dalle autorità federali.È di ieri la notizia – riportata con grande evidenza dal Corriere del Ticino – dello stop imposto dalla Commissione della Concorrenza di Berna (Comco) all’iniziativa elaborata dal Parlamento cantonale di Bellinzona per rimettere in piedi l’Albo degli artigiani.La cosiddetta Lia-bis (la Lia era la legge finita nel cestino dopo ricorsi e pronunciamenti del Tribunale amministrativo) era stata immaginata e redatta dalla commissione della Legislazione per introdurre comunque una barriera alla concorrenza straniera (e quindi, in buona sostanza, alla concorrenza delle imprese frontaliere).Per evitare che questa seconda norma venisse travolta anch’essa dai ricorsi, il Gran Consiglio ha pensato di chiedere un parere preventivo alla Comco, con l’obiettivo di verificarne la piena attuabilità e la compatibilità con le leggi federali sul lavoro e sulla concorrenza.Una scelta evidentemente non troppo felice, dato che la stessa Comco ha ridotto a brandelli anche questa nuova versione.Secondo quanto riportato dalla stampa ticinese, infatti, la Lia-bis contrasterebbe innanzitutto con la legge federale sul mercato interno. In buona sostanza, i Cantoni non possono introdurre nella propria legislazione normative che limitino l’iniziativa imprenditoriale. Obbligare un’azienda a iscriversi a un albo o ad «annunciarsi» alle autorità è considerato inaccettabile.«La procedura di annuncio prevista dalla Lia-bis costituisce una restrizione del libero accesso al mercato ed è quindi da considerare illecita», scrive la Comco che nelle undici pagine del suo rapporto spiega come l’eventuale gratuità dello stesso «obbligo di annuncio previsto dal nuovo albo» cambierebbe soltanto la forma ma non la sostanza delle cose. Le imprese provenienti dagli altri Cantoni potrebbero esercitare in Ticino unicamente dopo essersi annunciate e iscritte all’albo, che per questo viene considerato illegale e non rispettoso della legge federale sul mercato interno.

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