Ultim’ora ferie: il 31 dicembre ti pagano quelle che non hai goduto | BONIFICI DA 5700€: Giorgetti ha deciso

Giorgetti (Wikipedia) - Corrieredicomo.it
È svolta per quanto riguarda la questione delle ferie non godute. Il 31 dicembre vengono risarcite tutte. Lo stabilisce la legge.
La questione del pagamento delle ferie non godute si chiude con una serie di pronunce della Suprema Corte, che consolida definitivamente un principio a lungo battito.
La giurisprudenza italiana, influenzata dal diritto comunitario, ha ribadito che il diritto alle ferie è irrinunciabile e, in caso di mancata fruizione per cause non imputabili al lavoratore, deve essere compensato economicamente.
Questo orientamento è stato ribadito recentemente in un tribunale d’Italia, che ha condannato il Ministero a risarcire una docente con 5.673 euro per ferie e festività soppresse non godute negli anni di servizio.
Il punto di svolta nelle decisioni dei giudici si concentra nell’onere della prova che non grava sul Dirigente Scolastico.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, come spiega un articolo di “Ascuolaoggi.com”, ha stabilito in modo perentorio che il docente a tempo determinato che non ha richiesto le ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva.
Questo diritto si perde solamente se il datore di lavoro dimostra di aver formalmente e inutilmente invitato il dipendente a goderne, avvisandolo espressamente che in caso contrario avrebbe perso sia le ferie che la relativa monetizzazione. Poichè l’Amministrazione non adempie quasi mai a questo doppio onere informativo, i supplenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante la sospensione delle attività didattiche e, alla cessazione del rapporto, hanno diritto al saldo.
Risarcite le ferie non godute
Per il personale precario, la monetizzazione delle ferie non godute si traduce in un diritto esigibile alla scadenza del contratto. Inoltre, l’indennità sostitutiva è stata riconosciuta dalla Cassazione come elemento a prescrizione decennale (dieci anni), superando la prescrizione quinquennale prevista per la retribuzione ordinaria.
Questo prolungato termine concede ai lavoratori la possibilità di recuperare somme maturate anche per servizi prestati in anni precedenti. Le sentenze, come quella di Ferrara, sottolineano che i vari aspetti della questione, dalla fonte comunitaria alla prescrizione, sono ormai consolidati, rendendo i ricorsi un efficace strumento per i supplenti che non hanno riconosciuto il proprio diritto.